Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 26/03/2008 n. 62

1) al comma 1, le parole: «beni culturali demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio culturale»;

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;»;

3) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.»;

4) al comma 2, le lettere b) e d) sono soppresse;

5) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.»; ff) all'articolo 55:

1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 54, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 54, comma 1,»;

2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conser vazione del bene;

c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;

d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;

b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.»;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destina zione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. 3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. 3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). 3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. 3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.»; gg) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente: «Art. 55-bis - Clausola risolutiva.

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.»; hh) all'articolo 56:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti »;

2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. L'autorizzazione è richiesta inoltre

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.»;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. 4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5. 4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. 4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. 4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).»; ii) l'articolo 57 è sostituito dal seguente: «Art. 57 - Cessione di beni culturali in favore dello Stato.

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.»; ll) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente: «Art. 57-bis - Procedure di trasferimento di immobili pubblici.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.»; mm) all'articolo 60, comma 1, le parole: «l'altro ente pubblico territoriale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri enti pubblici territoriali interessati»; nn) all'articolo 62, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.»; oo) all'articolo 63:

1) al comma 1 dopo le parole: «decreto legislativo» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito indicato come "Allegato A"»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche a mezzo di funzionari da lui delegati» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati»;

3) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Entro novanta giorni» sono inserite le seguenti: «dalle comunicazioni di cui al presente comma»; pp) all'articolo 64, comma 1, primo periodo, la parola: «attestante» è sostituita dalle seguenti: «che ne attesti» e dopo la parola: «provenienza » sono aggiunte le seguenti: «delle opere medesime»; qq) al capo V, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Principi in materia di circolazione internazionale»; rr) al capo V, nella sezione I, dopo l'articolo 64 è inserito il seguente: «Art.64-bis - Controllo sulla circolazione.

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonchè degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.»; ss) al capo V, dopo l'articolo 64-bis è inserita la seguente sezione: «Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale»; tt) all'articolo 65, comma 3, lettera c), le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «delle cose»; uu) all'articolo 68:

1) al comma 1, le parole: «le cose e i beni indicati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose indicate»; la parola: «presentarli» è sostituita dalla seguente: «presentarle» e le parole: «ciascuno di essi» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna di esse»;

2) al comma 2, le parole: «o del bene» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «o del bene» sono soppresse;

4) al comma 4, dopo le parole: «Nella valutazione circa il rilascio o il ri fiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione» sono inserite le seguenti: «accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse

artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione»;

5) al comma 6, le parole: «le cose o i beni sono sottoposti» sono sosti tuite dalle seguenti: «le cose sono sottoposte»;

6) al comma 7, le parole: «o i beni» sono soppresse; vv) all'articolo 69, comma 3, le parole: «i beni rimangono assoggettati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose rimangono assoggettate»; zz) all'articolo 70:

1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di esportazione» sono inserite le seguenti: «, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,» e le parole: «della cosa o del bene per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «della cosa per la quale»;

 

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